Il pannello per carichi sporgenti (articolo 164 codice della strada)
– deve essere applicato in ogni caso in cui il carico sporge posteriormente, anche se di poco;
– segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore del veicolo (per non più di 3/10 della lunghezza del veicolo);
– se il carico sporge longitudinalmente per l’intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli devono essere due, posti trasversalmente alle due estremità del carico
– può essere messo sui veicoli guasti, quando vengono trainati e non funzionano le luci di emergenza;
– invita i conducenti che stanno dietro al veicolo su cui è applicato, a circolare con particolare prudenza